Art. 70.
(Forme di partecipazione).

      1. Il Presidente della regione, previe adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che approva specifici atti di indirizzo, può promuovere fasi formali di consultazione, concertazione e negoziazione con rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, per raggiungere intese ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.
      2. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
      3. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Esso costituisce anche la sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le molteplici realtà dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia no-profit. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.